La normativa
La normativa per il riconoscimento e la tutela della produzione e del commercio del formaggio Fontina.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955 n. 1269
Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 22 dicembre 1955).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge 10 aprile 1954, n. 125;
Sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito a' sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta
Art. 1. Sono riconosciute le denominazioni di origine qui sotto elencate, il cui
uso è riservato ai formaggi aventi i particolari requisiti fissati con il presente decreto circa i metodi di lavorazione, le caratteristiche merceologiche e le zone di produzione:
Fontina:
Formaggio grasso a pasta semicotta, fabbricato con latte intero di vacca, proveniente da una sola mungitura, ad acidità naturale di fermentazione. Il latte non deve aver subìto, prima della coagulazione, riscaldamento a temperatura superiore ai 36°C.
La salatura è effettuata a secco, con tecnica caratteristica.
Periodo medio di maturazione tre mesi; temperatura 6-10°C e, comunque, non oltre i 12°C, umidità: 90°10 o saturazione; ottenute per naturale condizione di casera.
E usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:
forma cilindrica a scalzo basso leggermente concavo con facce piane o quasi piane; peso da 8 a 18 chilogrammi con variazioni, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;dimensioni: altezza cm. 7-10, diametro cm. 30-45 con variazioni, in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; crosta compatta, sottile, dello spessore di circa mm. 2; pasta elastica, piuttosto molle, con scarsa occhiatura, fondente in bocca, di colore leggermente paglierino; sapore dolce caratteristico; grasso sulla sostanza secca: minimo 45°10.
Zona di produzione: attuale territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
Decreto Ministeriale 26 giugno 1957
Incarico di vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio Fontina.
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE Dl CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, recante norme regolamentari per l'esecuzione della suddetta legge;
Visto l'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che riconosce la denominazione di origine del formaggio Fontina;
Vista l'istanza in data 18 novembre 1955, con la quale il Presidente del Consorzio produttori Fontina chiede che al Consorzio stesso venga affidato, ai sensi degli articoli 7 ed 8 della citata legge n. 125, I'incarico di vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione di origine Fontina;
Visti l'atto costitutivo del Consorzio in data 24 giugno 1952, l'annesso statuto e relative modifiche, e gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza di cui sopra, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 667;
Sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;
Considerata l'opportunità di affidare al predetto Consorzio l'incarico della vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio avente la denominazione di origine Fontina;
Decreta:
In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma secondo, ed 8 della legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, ed alle norme regolamentari emanate per l'esecuzione della legge suddetta con il decreto del Presidente della Repubblica5 agosto 1955, n. 667, al Consorzio produttori Fontina, con sede in Aosta, è affidato l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione di origine Fontina. In attuazione dell'azione di vigilanza affidatagli il Consorzio suddetto provvederà anche, per quanto riguarda il formaggio, Fontina, all'apposizione delle marcature o di altri contrassegni, previsti dall'art. 5 del citato decreto Presidenziale n. 667, secondo le norme stabilite nell'apposito disciplinare predisposto dal Consorzio stesso.

